Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2019, n. 19882. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Il rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria non attiene alla competenza

“Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.”

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

SENTENZA
sul ricorso 26218-2017 proposto da: S.G., E.R., B.L., D.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato M.D.T., che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –

contro
C. A R.L. Coop. Edilizia L. T.
 – intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, (r.g. n. 5153/2015) depositata il 30/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

Fatti di causa
S. G. ed E. R., soci e prenotatari di alloggi realizzati dalla cooperativa “C. a r.I.- Cooperativa Edilizia L. T.”, agivano in giudizio avanti al Tribunale di Napoli nei confronti di detta cooperativa, per sentire determinare il costo degli alloggi prenotati, previo accertamento dell’erroneità dei criteri di riparto adottati dalla Cooperativa, in particolare relativamente al coefficiente di piano ed al coefficiente di destinazione applicato per i giardini nonché alle superfici convenzionali, ivi comprese quelle dei box, con la condanna della Cooperativa alla rettifica dei dati catastali, al rimborso delle maggiori somme versate per l’assegnazione degli alloggi, oltre accessori, ed al risarcimento dei danni. La Cooperativa si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo nonché l’improcedibilità della domanda per l’assenza del tentativo di mediazione obbligatorio e, nel merito, l’infondatezza delle domande. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia, sostenendo la competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Napoli, fissando per la riassunzione il termine di gg.90. Riassunto dagli attori il giudizio avanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e costituitasi la Cooperativa, intervenuta l’assegnazione in proprietà degli alloggi in oggetto a favore dei sigg. S. ed E. e delle rispettive mogli in regime di comunione dei beni, che intervenivano in giudizio, con ordinanza del 30/10/2017, resa ex artt. 45 e 47, comma 4, cod.proc.civ., la sezione specializzata ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendosi incompetente per materia su tutte le domande (ad eccezione di quella sub a), configurante una mera richiesta istruttoria), competente essendo il Tribunale di Napoli in composizione ordinaria. Nello specifico, il Tribunale, premesso che ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) del d.lgs. del 27 giugno 2003, n. 168, come sostituito dall’art.2, comma 1, lett.d), d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, alle sezioni specializzate in materia di impresa spettano le controversie relative ai “rapporti societari”, da ritenersi non in senso soggettivo, ma bensì oggettivo, e quindi le controversie attinenti alla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di società oppure all’assetto organizzativo ed alle parentesi di responsabilità eventualmente derivanti, ha rilevato che il titolo del diritto azionato è costituito solo dalla convenzione e dalla relativa procedura di assegnazione degli alloggi ai soggetti prenotatari, che agiscono, più che come soci, quali acquirenti; ha osservato come il riparto, all’interno dello stesso Tribunale, tra la sezione specializzata e non, valga a configurare non una mera questione di riparto degli affari di esclusivo rilievo tabellare, ma una questione di competenza, sia che vi sia contrasto tra uffici giudiziari diversi sia che il conflitto si ponga tra sezioni ordinarie e sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale capoluogo. Il regolamento d’ufficio è stato inizialmente assegnato alla sezione sesta; hanno depositato memoria i sigg. S., E., B. e D., chiedendo la pronuncia di inammissibilità del proposto conflitto, per non trattarsi di questione di competenza, ma di mero riparto degli affari interni al medesimo Tribunale, sostenendo, in ogni caso, la competenza della sezione specializzata; la controparte non ha svolto difese; il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza della prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria del 15/5/2018, n. 11884. Con ordinanza interlocutoria del 30/1/2019, n. 2723, la sezione prima ha rimesso il fascicolo al Primo Presidente, ai fini dell’ eventuale assegnazione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto sulla questione se “l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata dello stesso tribunale sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai fini dell’ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’ art. 45 cod. proc. civ.”
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento di competenza d’ufficio.

Ragioni della decisione
1.- La questione che queste Sezioni unite sono chiamate a dirimere, come chiaramente posta nell’ordinanza di rimessione, n.2723 del 30/1/2019, attiene all’ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ex art.45 cod. proc. civ., nel caso in cui il giudice della sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata per l’impresa del medesimo Tribunale, e questa a sua volta ritenga di essere incompetente per materia. Detta questione postula la qualificazione del rapporto tra le sezioni specializzate per l’impresa e le sezioni ordinarie all’interno del medesimo ufficio giudiziario, se attinente alla competenza ovvero alla semplice distribuzione interna degli affari. Su detta qualificazione si sono registrate pronunce di segno contrapposto, come ben evidenziato nell’ordinanza di rimessione, che a riguardo ha ampiamente riportato gli argomenti di vario tenore, utilizzati a sostegno dell’una o dell’altra posizione, precisando come, dopo il primo orientamento, inteso a far valere la tesi della competenza in senso tecnico, si sia affermato, a partire dal 2011, il diverso indirizzo, che riconosce alla questione rilievo meramente tabellare, fermo restando il profilo della competenza, non per materia ma per territorio, unicamente nella relazione tra la sezione specializzata, da un lato, ed il Tribunale diverso da quello in cui è presente detta sezione specializzata, e quindi nel caso in cui sia stato adito il Giudice “anche territorialmente sbagliato”.
Per ambedue gli orientamenti, pertanto, è pacifico che rientri nella competenza in senso tecnico la relazione tra le sezioni specializzate in materia di impresa e l’ufficio giudiziario in cui non sono presenti dette sezioni specializzate, atteso che, in tal caso, si sovrappone la questione della competenza territoriale, risultando adito l’ufficio giudiziario territorialmente incompetente (così le pronunce del 3/12/2018, n. 31134, del 20/3/2018, n. 6882, del 23/10/2017, n.25059, del 27/10/2016, n. 21774, tra le tante).
2.- Così delimitato l’ambito della questione, occorre avere riguardo alla normativa di interesse. Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale, istituite dal d.lgs. 27/6/2003 n.168, derivanti dal più radicale progetto di riforma elaborato sia dalla Commissione Mirone che dalla Commissione Rovelli, inteso a creare una disciplina specifica per le controversie ritenute di particolare difficoltà sul piano giuridico e rilevanti sul piano economico, da definire in tempi rapidi, hanno lasciato il posto, con il d.l. 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24/3/2012, n.27, alle sezioni specializzate in materia di impresa, aumentate da dodici a ventuno, ed alle quali sono state attribuite altresì numerose controversie di diritto societario.
Il legislatore, che nel d.lgs. 168/2003 non aveva qualificato il rapporto tra le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e l’Ufficio giudiziario di istituzione delle stesse, non ha risolto detta questione, che pure si era già posta, con il successivo d.l. 1/2012.
3. Inizialmente, si è affermato l’orientamento secondo il quale è sempre configurabile una questione di competenza nel rapporto tra le sezioni specializzate e la sezione ordinaria. In tale senso, si sono espresse, tra le altre, in relazione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, le pronunce del 25/9/2009, n. 20690, del 18/5/2010, n. 12153, del 14 giugno 2010, n.14251, del 23/9/2013, n.21762, del 24/7/2015, n. 15619.
In particolare, la pronuncia 14251/2010 ha motivato detta opzione interpretativa, enfatizzando la peculiare competenza territoriale, che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate le sezioni specializzate, da cui, in considerazione della unicità della natura della controversia in oggetto, la necessaria indipendenza dal rapporto tra gli uffici interessati, e quindi la sussistenza di una questione di competenza non solo quando si controverte in ordine all’attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi, ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata; anche la pronuncia 20690/2009 ha attribuito alla peculiare dislocazione delle sezioni specializzate, unitamente alla ratio dell’intervento normativo di attribuire determinate controversie ad un giudice fortemente specializzato, valenza sintomatica del riconoscimento alle sezioni specializzate dello specifico ambito di competenza in senso proprio.
Ed in termini ancora più netti si è espressa la pronuncia 15619/2015, prospettando un’ inammissibile asimmetria del sistema, nel mutare il rimedio a seconda che la pronuncia declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ed ammettendo solo in detta ipotesi il regolamento di competenza, privando invece le parti ed il giudice degli strumenti di cui all’art. 42 cod. proc. civ. e ss. in casi sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
Di contro, le pronunce del 22/11/2011, n. 24656 e del 20/9/2013, n.21668, in relazione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e le successive del 23/5/2014, n. 11448, del 15/6/2015, n. 12326, del 27/10/2016, n. 21774, del 7/3/2017, n. 5656, del 22/3/2017, n. 7227, e del 24/5/2017, n. 13138, in relazione alle sezioni specializzate in materia di impresa, si sono espresse nel senso di ritenere di rilievo esclusivamente tabellare il rapporto tra la sezione specializzata e quella ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. In tal senso si è espressa, con ampia ed articolata motivazione, la pronuncia del 23/10/2017, n. 25059, nel caso in cui era stata dichiarata la litispendenza dalla sezione specializzata, che aveva ravvisato rapporto di identità tra la causa pendente presso di sé ed altra causa pendente presso il medesimo Tribunale, affermando, in sede di regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ., l’erroneità di tale declaratoria, e precisando che, ove la sezione specializzata ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti alla stessa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui la sezione è incardinata, deve provvedere a norma dell’art. 273, comma 2, cod.proc.civ. e, ove la causa riguardo alla quale ravvisi il rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, deve disporre la riunione dei procedimenti, ex art. 274, comma 2, cod.proc.civ. In questo quadro giurisprudenziale, non del tutto univoco, ma nel quale appariva minoritario l’orientamento inteso a configurare la questione di cui si tratta in termini di competenza in senso proprio, è intervenuta l’ordinanza del 28/2/2018, n. 4706, che, dopo avere richiamato i due indirizzi contrapposti, si è espressa a favore della ricorrenza di una questione di competenza, richiamando il rilievo della pronuncia 15619/2015, sulla inspiegabile “asimmetria del sistema” nel caso dell’adesione alla tesi contraria, e ritenendo poco rilevante la valorizzazione dell’art.2, comma 2, d.lgs. 168/2003, che prevede l’assegnazione ai giudici della sezione specializzata di processi diversi, dato che detta trattazione si riferisce ai singoli e non già alla sezione, ed è dettata dall’esigenza di garantire una giusta distribuzione di carichi di lavoro, mentre non ha nulla a che fare con la qualificazione del rapporto tra la sezione specializzata ed il tribunale.
La pronuncia in oggetto ritiene centrale il rilievo che le sezioni specializzate in materia di impresa hanno per legge una peculiare competenza per materia e territorio più ampia rispetto a quella del tribunale o della corte d’appello presso cui sono costituite; reputa non comprensibile come possa la medesima questione porsi in termini di competenza o di mera ripartizione interna a seconda della coincidenza o meno con l’ambito di competenza territoriale del tribunale e della sezione specializzata; critica il richiamo alla disciplina del processo del lavoro, rilevando come l’art.413 cod.proc.civ. indichi la competenza del tribunale “in funzione” di giudice del lavoro, così enfatizzando la posizione del giudice del lavoro addetto a specifica funzione; rileva come l’opposta soluzione priverebbe la parte del regolamento di competenza, e quindi del controllo del S.C. in una materia in cui il legislatore ha affidato alla sezione specializzata la pronta definizione delle controversie ritenute di particolare importanza; osserva che i timori di un uso strumentale del regolamento sono affievoliti dal rilievo della emettibilità in limine della tutela cautelare anche da parte del giudice incompetente e dalla garanzia di una rapida definizione dell’eccezione di incompetenza, da adottarsi con ordinanza e col procedimento ex art. 380 ter cod.proc.civ. In senso difforme, si sono espresse le successive pronunce del 29/3/2018, n. 7882 e del 3/12/2018 n. 31134. In particolare, l’ordinanza 7882/2018 ha ritenuto che l’inserimento organizzativo delle sezioni specializzate nell’articolazione del medesimo ufficio giudiziario, tale da escludere la configurabilità di un conflitto di competenza tra uffici giudiziari distinti (Tribunale o Corte d’appello e sezioni specializzate in primo o secondo grado) è reso palese dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 168/2003, che attribuisce proprio ai titolari dell’ufficio giudiziario in cui è istituita la sezione specializzata la facoltà di “assegnare” anche la trattazione di processi diversi, con ciò escludendosi una “autonomia organizzativa” della sezione specializzata, ricompresa -al pari delle altre sezioni in cui è articolato il medesimo ed unico ufficio giudiziario- nella disciplina tabellare della ripartizione e della assegnazione anche degli (altri) affari ex art. 7 ter Ord. giud.; ha evidenziato come la terminologia giuridica utilizzata nella rubrica e nel testo dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, vada esaminata alla stregua della complessiva ricostruzione della disciplina normativa del d.lgs. cit., al fine di ritenere o meno detta terminologia effettivamente corrispondente alla sottesa categoria giuridica; ha concluso nel senso dell’uso promiscuo, nel testo normativo, delle nozioni di “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”, e che nell’art.4 l’espressione “assegnazione alle sezioni specializzate”, che sembra deporre per la distribuzione degli affari, attiene invece alla regola di riparto della competenza tra i diversi uffici giudiziari del medesimo distretto; ha ritenuto l’uso atecnico dell’espressione “competenze riservate” nell’art. 5, che concerne l’ attribuzione al Presidente della sezione specializzata, in primo ed in secondo grado, della titolarità dei poteri già spettanti al Presidente del Tribunale od al Presidente della Corte d’appello ex art. 168 bis comma 1 -seconda parte cod.proc.civ., così come per il riferimento, nella norma transitoria di cui all’art.6, all’assegnazione alla trattazione delle sezioni specializzate dei nuovi procedimenti iscritti a fare data dal 1/7/2003.
La pronuncia in oggetto, richiamato il precedente costituito dall’ordinanza 25059/2017, ha affermato che l’ impiego aspecifico della terminologia giuridica nel testo normativo determina una netta svalutazione dell’argomento letterale posto a fondamento della individuazione della “competenza -in senso proprio- per materia” delle sezioni specializzate; che la composizione dell’organo giudicante, prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 168/2003, non riveste carattere dirimente ai fini dell’ individuazione della competenza per materia in senso tecnico, ravvisabile invece tanto con riferimento alle sezioni specializzate agrarie, quanto con riferimento ai Tribunali regionali per le acque pubbliche, che si caratterizzano entrambi per la partecipazione al collegio di componenti estranei; che non assume rilievo decisivo la composizione collegiale e neppure la richiesta specializzazione dei componenti, trattandosi di requisito professionale previsto “naturaliter” per l’assegnazione del singolo magistrato alle diverse sezioni in cui è articolato un Ufficio giudiziario organizzato secondo criteri di elevata specializzazione per materia; che non ricorre la prospettata disparità di trattamento nel ricorso al mezzo impugnatorio, per non essere omogenee, e quindi non comparabili, le due diverse situazioni, ove si consideri che, ferma la legittimità costituzionale dell’ istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa soltanto presso alcuni uffici giudiziari (così Corte cost., ord. 14/12/2004 n. 386), il ricorso al mezzo impugnatorio ex art. 42 cod.proc.civ. trova giustificazione in relazione all’errato radicamento della controversia presso una sezione ordinaria od anche una sezione specializzata di un ufficio giudiziario che non è quello “territorialmente” competente; che la parte, che ha adito il giudice territorialmente competente tanto ai sensi delle comuni regole di riparto che di quelle speciali, di cui all’art.4 del d.lgs. 168/2003, trova pur sempre una tutela effettiva nei confronti del provvedimento, eventualmente errato, di assegnazione della causa alla sezione ordinaria invece che a quella specializzata, ben potendo far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione la nullità per vizio relativo alla costituzione del giudice, ex art. 158 cod.proc.civ. (così anche la pronuncia 25059/2017).
4.- Ciò posto, va osservato come l’adesione all’uno o all’altro orientamento comporti conseguenze significative, come già esplicitato nell’ordinanza di rimessione, dato che, ove si opti per la ricostruzione del rapporto tra sezione ordinaria e specializzata per l’impresa in termini di mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario territorialmente competente, il passaggio e la riassegnazione del fascicolo integrano provvedimenti revocabili di natura ordinatoria e non decisoria, e la riassegnazione non comporta né la riassunzione né la rinnovazione degli atti espletati.  Di contro, a ritenere che anche all’interno del medesimo ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e la sezione ordinaria integri sempre una questione di competenza, il convenuto dovrà eccepire l’erronea individuazione del giudice nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ex art. 38 cod. proc. civ., e il giudice potrà rilevare d’ufficio l’incompetenza entro la prima udienza di trattazione; la parte potrà ricorrere al regolamento di competenza ed il giudice potrà richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.  Inoltre, come opportunamente indicato nell’ordinanza di rimessione, la diversa qualificazione può incidere sulla configurabilità di un vizio dell’atto introduttivo nel caso di omessa intestazione alla sezione specializzata, sulla disciplina della riunione nel caso di cause identiche o connesse ex artt. 273-274 cod.proc.civ. o sulla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
5. La dottrina si è largamente soffermata sulla questione che qui interessa, già a partire dall’ istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, evidenziando il ricorso da parte della stessa legge all’ambito della competenza, l’attribuzione al presidente della sezione specializzata di compiti propri dei capi degli uffici (art. 5 d.lgs. 168/2003), notazione rovesciata da chi è fautore dell’opposta soluzione, sul rilievo che detta norma sarebbe altrimenti superflua; anche l’argomento relativo all’uso della locuzione “sezioni specializzate” è stato visto in maniera specularmente differente, dato che ,per chi è fautore della tesi della mera ripartizione interna, tale espressione di per sé è inidonea a ricondurre dette sezioni in quelle di cui all’art.102, comma 2, Cost., in quanto volta a connotare una specializzazione del giudice e non dell’organo; di contro, per chi opta per la questione di competenza, l’aggettivo “specializzate” è significativamente quello adoperato dall’art. 102 Cost., che connota anche le sezioni agrarie, senza che rilevi la presenza o meno di giudici laici, atteso che la norma costituzionale, nel legittimare l’istituzione di sezioni specializzate, prevede la presenza nei collegi di giudici laici come una facoltà e non un obbligo. Per chi sostiene che non si tratti di questione di competenza, è rilevante l’assegnazione anche di controversie diverse da quelle specificamente demandate, caratterizzandosi la competenza come “specializzata” e non “separata”, inserendosi così la sezione nell’articolazione dell’ufficio giudiziario; i fautori dell’opposta tesi sostengono il carattere non concludente di detto rilievo, dato che anche altri uffici autonomi come il tribunale delle acque o quello dei minorenni possono vedersi assegnare controversie spettanti alle sezioni ordinarie. Sul piano della tutela, chi ritiene che il rapporto tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del medesimo Tribunale configuri sempre una questione di competenza, evidenzia come la stessa attenga alla costituzione del giudice naturale, derivando dalla previsione normativa in oggetto un vero e proprio diritto soggettivo processuale a che la decisione venga affidata a quei giudici e non già ad altri organi giudiziari, evidenziando l’asimmetria del sistema, ove si volesse riconoscere detta garanzia solo nel caso in cui non vi sia coincidenza territoriale tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie.
5. Ciò posto, nel tentativo di risalire ad una visione d’insieme, basata sul dato normativo e sulla sua ratio, che, nel contempo, non sconti un’eccessiva dilatazione dei tempi del processo ed un ampliamento dei mezzi di impugnazione con i necessari meccanismi di riassunzione, possono farsi valere i seguenti rilievi.
Va osservato in prima battuta che, diversamente che per il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (su cui, tra le tante, le pronunce del 5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del 9/8/2004, n. 15391), e tra il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario (su cui si richiamano le pronunce del 1/3/2019, n. 6179 e del 10/4/2017, n. 9198), inteso sempre nel senso dell’ esclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario, per le sezioni agrarie si pone indubitabilmente la questione di competenza (così le ordinanze del 21/5/2015, n. 10508 e del 26/7/2010, n. 17502), a ragione dell’espressa indicazione normativa, del riferimento alla competenza propria della sezione e della composizione peculiare, per la presenza di magistrati onorari, i cd. esperti, ed analoghe considerazioni devono farsi per il rapporto tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche ( vedi a riguardo le pronunce del 14/11/2018, n. 29356, dell’11/4/2017, n. 9279, del 23/2/2017, n. 4699), nonché col tribunale dei minorenni ( su cui, tra le altre, le pronunce del 23/1/2019, n. 1866, del 22/11/2016, n. 23768, del 19/5/2016, n. 10365). Da tale rilievo è agevole far conseguire il principio secondo il quale la specializzazione per materia non costituisce di per sè un indice sintomatico di diversità in termini di competenza tra ufficio ed ufficio, proprio per il riferimento al giudice altamente specializzato, quale quello del lavoro e dell’ufficio fallimentare, rispondendo la specializzazione all’esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della competenza, di talchè non rileva, ai fini che qui interessano, l’indicazione di cui all’art.2, comma 1, d.lgs. 168/2003. Non è significativo altresì il riferimento nella rubrica e nel testo dell’art. 3 alla “competenza”, ove si ponga mente al fatto che tale riferimento vale ad individuare la tipologia di controversie che devono essere trattate dalla sezione specializzata, e non già a distinguere e separare detta sezione dal tribunale presso il quale essa è incardinata. E’ di contro piuttosto rilevante il riferimento nell’art.2, comma 2, all’assegnazione ai giudice della sezione specializzata di altre materie “purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”, così come è significativo l’uso atecnico del termine “competenza” nella rubrica dell’art. 5, che palesemente si riferisce alla cd. competenza interna, e quindi alla distribuzione delle funzioni all’interno dello stesso ufficio (e va notata l’ esplicita attribuzione di dette competenze direttive ai presidenti delle sezioni specializzate, che altrimenti sarebbe stata superflua), mentre è pienamente tecnico il riferimento alla “competenza territoriale” di cui all’art. 4 del d.lgs. 168 cit., avendo il legislatore attribuito alla sezione specializzata la competenza anche in relazione al territorio di tribunali diversi da quello in cui è istituita la sezione specializzata ( e per l’uso atecnico dei termini giuridici, si veda altresì, nello stesso art.4, il riferimento all’espressione “assegnazione alle sezioni specializzate”).
Si vuole con ciò sostenere che nell’impianto complessivo del d.lgs. 168/2003, nella formulazione che qui interessa, non è sostenibile l’interpretazione che voglia attribuire valenza dirimente ai rilievi di carattere letterale, per l’uso spesso atecnico e quindi improprio dei termini “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”, tanto più ove si consideri che solo nella rubrica dell’art.2 del d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, è indicato il “Tribunale delle Imprese”, che, come osserva il P.G. nelle sue conclusioni, potrebbe far pensare ad un organo giurisdizionale munito di competenza propria, ma tale indicazione non compare nella normativa del d.lgs. 168/2003 novellato. Di ben diverso spessore è la considerazione, già fatta propria nella pronuncia 25059/2017, che il legislatore, che con l’istituzione del giudice unico, con l’accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, in aperta controtendenza rispetto alla politica legislativa adottata, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l’espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni all’interno dello stesso ufficio giudiziario. Anche la doglianza relativa alla cd. asimmetria nei mezzi di impugnazione avverso il provvedimento declinatorio della competenza a seconda della presenza o meno in un determinato ufficio della sezione specializzata, in violazione degli artt.3, 2 e 24 Cost., sulla quale hanno molto insistito le pronunce 4706/2018 e 15619/2015, può essere superata, volta che si rilevi la diversità delle situazioni, non comparabili, da cui l’insussistenza di ogni lesione ai detti principi costituzionali. Ed infatti, nel caso del rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria che si trovi nell’ufficio giudiziario ove non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrapposizione del profilo della competenza territoriale, che, come disposto dall’art.4 del d.lgs. 168/2003, ha natura inderogabile, da cui la possibile questione di competenza in senso proprio che rende ammissibile il regolamento di competenza, mentre è oggettivamente diverso il caso in cui detta sovrapposizione non sussista, ove la contrapposizione si verifichi tra sezione specializzata e sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. A riguardo, va rilevato che l’ordinanza Corte cost. 14/12/2004, n. 386, che ha ritenuto la legittimità costituzionale dell’ istituzione delle allora sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale solo in alcuni Tribunali e Corti d’appello, con competenza territoriale ultradistrettuale, nel rigettare l’eccezione della difesa erariale del difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, ha osservato che sarebbe stato in parte differente il provvedimento adottabile in caso di rigetto della questione di costituzionalità ovvero di accoglimento, in quanto il giudice rimettente avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza non più nei confronti della sezione specializzata presso il Tribunale di Roma, ma di quella (istituenda) presso il Tribunale di Cagliari, precisando che ben diverse sarebbero state le “conseguenze che si produrrebbero nei confronti delle parti del procedimento principale”, con ciò lasciando intendere l’adesione alla tesi secondo la quale le sezioni specializzate costituiscono mere articolazioni interne del Tribunale e della Corte d’appello.
Si pongono infine ulteriori considerazioni a sostegno della tesi a cui queste Sezioni unite ritengono di aderire. Innanzi tutto, come sostenuto da autorevole dottrina, nel nostro sistema processuale non si realizza, di norma, il riparto verticale della competenza in primo grado nei rapporti interni al medesimo ufficio, a meno che non sia giustificato da differenze nel reclutamento dei componenti dell’organo giudicante, come accade per il rapporto tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale dei minorenni, o la Sezione specializzata agraria; inoltre, l’adesione alla tesi opposta potrebbe portare a conseguenze paradossali, come nota l’ordinanza di rimessione, dato che, ove pendenti cause connesse dinanzi al medesimo giudice, questi potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi per l’una, quale giudice della sezione specializzata, e per l’altra, quale componente della sezione ordinaria (ed un caso simile si era verificato nel giudizio deciso con la pronuncia 25059/2017, nel quale il conflitto si era determinato all’interno della medesima sezione del Tribunale); infine, non può sottacersi il possibile uso strumentale del regolamento di competenza, con l’allungamento dei tempi del processo, ove si qualifichi sempre in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e quella specializzata, ed il sostanziale contrasto con l’intenzione del legislatore di ridurre le questioni di competenza, in un’ottica del processo reso così più fluido e meno soggetto a delle stasi procedimentali. Ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario (mentre, come sopra si è detto, si pone la questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata), deve ritenersi che nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta, e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale (così, esplicitamente, l’ordinanza 25059/2017). Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le pronunce 25059/2017 e 7882/2018 si sono espresse, in via incidentale ed in linea generale, senza peraltro un particolare approfondimento, per la possibilità di far valere il vizio di costituzione del giudice, ex art.158 cod. proc. civ.
La dottrina, a riguardo, si è espressa, oltre che in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale citato, nell’attribuire alla parte la facoltà di dolersi del vizio, ove fatto valere lo specifico pregiudizio in tesi subito a ragione dell’attribuzione della causa alla sezione erronea (si tratterebbe, infatti, di violazione della legge processuale, configurante nullità, che, per essere fatta valere in sede di impugnazione, onera la parte della deduzione del pregiudizio concreto subito, lesione specifica che peraltro sembra difficilmente configurabile), o riconoscendo la doglianza relativa alla composizione monocratica anzichè collegiale del Tribunale, non attribuendo alla violazione delle regole tabellari alcuna incidenza sulla validità delle decisioni assunte.
Ciò posto, e nell’ottica di definire specificamente l’ambito della tutela spettante alla parte, va osservato che, per orientamento costante, il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art.25, comma 1, Cost., non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art.158 cod.proc.civ. (così, tra le altre, le pronunce del 13/7/2004, n. 12969 e del 15/7/2002, n. 10219).
Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art.25 Cost. rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater cod. proc. civ., che richiama l’art.161,comma 1, cod. proc. civ. E quindi, la parte potrà far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater cod. proc. civ. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anziché collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia Sez. U. 25/11/2008, n. 28040 ( e vedi le successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n.16186).
6.- Conclusivamente, non sussistendo alcuna questione di competenza nel rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata per l’impresa del medesimo Tribunale, va dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. Va reso pertanto il seguente principio di diritto: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma m rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza, richiesto d’ufficio dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2019.
Il Presidente
Angelo Spirito
Il Consigliere Est.
Rosa Maria Di Virgilio